Secondo una nota diffusa dal deputato alla Dieta sudtirolese del M5S, Diego Nicolini, in merito ai 52 primari che dovranno rifare il concorso (in quanto la modalità di nomina vigente dal 2017 al 2021 era stata giudicata troppo poco aderente alla normativa emanata dallo Stato centrale), le Commissioni di selezione tutt’ora non seguirebbero i principi della legislazione statale vigente, «a garanzia dell’imparzialità e la trasparenza».
Tale legislazione
prevede che dei tre direttori di struttura complessa sorteggiati per far parte della Commissione esaminatrice, due devono provenire da una Regione diversa e scelti dall’elenco nazionale nel rispetto pure della parità di genere.
– Diego Nicolini (M5S)
Per mettere «al riparo i futuri primari da ogni possibile ricorso» annuncia la presentazione di un sub-emendamento che
porti certezza nella legislazione provinciale e metta al riparo i futuri primari da ogni possibile ricorso.
– Diego Nicolini (M5S)
Mi piacerebbe capire quali siano le informazioni in mano al Consigliere, ragione per cui qualche giorno fa mi sono anche rivolto a lui via mail, senza per ora aver ricevuto alcuna risposta.
Infatti, nella stessa sentenza (n. 139/2022) in cui un anno fa censuravano la procedura in vigore dal 2017 al 2021, al punto 5.4 gli stessi giudici costituzionali affermavano che
il nuovo regolamento di esecuzione […] contenuto nel d. Pres. prov. Bolzano n. 29 del 2021 […] prevede una applicazione conforme ai principi fondamentali della legislazione statale.
– Corte costituzionale, sentenza n. 139/2022
Collegamento esterno aggiunto da me
[E]sso stabilisce che la commissione di selezione debba essere composta da quattro membri – la direttrice sanitaria/il direttore sanitario o una sua delegata/un suo delegato, nonché tre direttori/direttrici di struttura complessa nella disciplina oggetto dell’incarico – questi ultimi componenti individuati tramite sorteggio; l’obbligo di valutazione comparativa di tutti i candidati all’incarico; la formazione, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, di una terna di candidati da sottoporre alla scelta finale del direttore generale; l’obbligo di motivazione analitica dell’atto di nomina, laddove il direttore generale scelga uno dei candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio.
– Corte costituzionale, sentenza n. 139/2022
Non (mi) è dunque chiaro quale sia la ragione per cui Nicolini ritenga che l’attuale normativa sudtirolese non sia una copia sufficientemente fedele di quella statale.
Scrì na resposta