Su Questione Giustizia, sito di Magistratura Democratica, pochi giorni fa è apparso un approfondimento dell’Osservatorio per la Legalità Costituzionale (datato 31 luglio) in cui vengono mosse severe critiche nei confronti del cosiddetto Green pass e, in particolare, della connotazione «normativa» (discriminatoria) che ha assunto in Italia.
L’Osservatorio avverte che per analizzare la questione è necessario «andare oltre le sterili e superficiali contrapposizioni troppo spesso di natura apodittica e strumentale» in quanto «si tratta di un tema che coinvolge la natura e l’essenza stessa della Democrazia».
L’analisi si incentra sia sul diritto costituzionale sia sul quadro di riferimento normativo europeo, secondo il quale il certificato verde non dovrebbe costituire «presupposto indispensabile per la libera circolazione […] o per esercitare altri diritti fondamentali.» Il Green pass europeo dunque avrebbe «una funzione di armonizzazione e di libera circolazione, coerente con i valori fondanti l’Unione.» Infatti, si afferma, nelle intenzioni dell’Unione europea il documento avrebbe natura informativa piuttosto che normativa, mentre in Italia gli si sarebbero progressivamente attribuiti contenuti normativi.
In nome del dovere di solidarietà verso gli altri è possibile che chi ha da essere sottoposto al trattamento sanitario […] sia privato della facoltà di decidere liberamente. Ma nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri.
— Sentenza Corte costituzionale n. 118/96
È pur vero che i principi fondativi dello Stato «sono tesi a bilanciare e a coniugare libertà individuali con doveri inderogabili (artt. 2 e 3 Cost.)». Tuttavia l’obiettivo della normativa europea sarebbe quello di agevolare la circolazione, in una logica di ragionevole trattamento differenziato, senza limitare quella delle persone che hanno scelto di non vaccinarsi — mentre invece i decreti legge del Governo Draghi conferirebbero al Green pass «natura di norma cogente ad effetti plurimi di discriminazione e trattamento differenziato», impedendo l’accesso «ad una serie di luoghi, che contribuiscono al benessere psico-fisico ed alla tutela della dignità umana» e incidendo «su ampie fette della vita sociale dei cittadini».
Ciò avrebbe snaturato il Green pass per come è stato concepito, trasformandolo da strumento di facilitazione in strumento di compressione della libertà, configurando innanzitutto una «possibile violazione dell’ordinamento giuridico europeo». Inoltre però, in quanto lesivo del «fondamentale diritto alla salute del singolo, inteso nella sua più ampia accezione di benessere psico-fisico», farebbe anche ravvisare profili di possibile illegittimità costituzionale.
Insomma la certificazione verde sarebbe l’imposizione indiretta di un obbligo vaccinale per chi intenda circolare liberamente o comunque usufruire di certi servizi e spazi. «Ne conseguirebbe la violazione della libertà personale, intesa quale legittimo rifiuto di un trattamento sanitario non obbligatorio per legge, o comunque di continue e quotidiane pratiche invasive e costose quali il tampone.»
Soltanto il vero e proprio obbligo vaccinale, ammesso e non concesso che vi siano i presupposti legali e scientifici per introdurlo, potrebbe giustificare il Green pass prescrittivo. A tal proposito si rammenta che il vaccino è ancora in fase sperimentale, anche e soprattutto per quanto riguarda la sua capacità di limitare il contagio a medio-lungo termine. Inoltre non vi sarebbe nemmeno certezza sull’indennizzabilità di eventuali danni da vaccino, in quanto gli effetti della relativa legge (210/92) sarebbero scontati per le vaccinazioni obbligatorie, mentre per quelle raccomandate sarebbe necessario un intervento ad hoc della Corte costituzionale, per ora assente.
Ne deriverebbe quindi un paradosso insuperabile giacché il danneggiato da farmaco sperimentale, per di più caldeggiato al punto da costituire il discriminante per l’esercizio di libertà fondamentali, e quindi surrettiziamente obbligatorio, godrebbe di trattamento deteriore rispetto al danneggiato da un qualunque vaccino raccomandato per il quale la Corte costituzionale sia già intervenuta e sul quale sia già disponibile ampia letteratura medico scientifica per sostenere il nesso di causalità (come ad esempio il vaccino antinfluenzale o il vaccino trivalente morbillo-parotite-rosolia).
– Osservatorio per la Legalità Costituzionale
La solidarietà, inoltre, non può essere intesa «solo come responsabilità individuale nel proteggere la salute altrui, ma anche quale responsabilità collettiva, dei cittadini, dello Stato e delle istituzioni, affinché le conseguenze della pandemia e delle misure restrittive imposte per affrontarla, non determinino nuove disuguaglianze o fratture, o accentuino le già esistenti, radicandole ulteriormente.»
Dal punto di vista metodologico, che in democrazia diventa sostanziale, l’Osservatorio fa infine notare come in Francia l’introduzione di forme di discriminazione sia almeno stata preceduta da un serio dibattito parlamentare con, inoltre, il coinvolgimento del Consiglio di Stato e del Consiglio costituzionale (la corte costituzionale francese), mentre in Italia si è scelto di operare con i decreti emergenziali.
Scrì na resposta