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Rocco e la «corruzione del cittadino».

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In relazione al denaro russo promesso e/o effettivamente consegnato alla Lega molti, anche e soprattutto da sinistra, invocano l’articolo 246 del Codice penale, un relitto del fascistissimo Codice Rocco, intitolato: «Corruzione del cittadino da parte dello straniero». Citiamo:

Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l’utilità.
La pena è aumentata:

  1. se il fatto è commesso in tempo di guerra ;
  2. se il denaro o l’utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

Dunque, chi si battesse per la secessione di una parte della «nazione» e ricevesse un sostegno economico, anche modesto, «dallo straniero», da un tribunale «volenteroso» potrebbe venir punita con tre anni e più di reclusione!? Ma in che secolo viviamo?

Cëla enghe: 01 02 03 04 05 06



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